senso di rivalsa e antiscientificità del “Ddl caccia”. Il cui vero scopo è il profitto
Il Disegno di legge 1552 interviene a modificare numerosi dettagli della Legge 157 del 1992, che regola l’esercizio della caccia in Italia. Perché mai l’allora Governo Andreotti approva una legge di questo tipo? Perché lo chiede l’Europa.
Nel 1992 nasce infatti quel progetto internazionale e visionario che è la Rete Natura 2000: gli Stati sono obbligati a recepire le Direttive europee “Habitat” (92/43/Cee) e “Uccelli” (79/409/Cee), disegnando sul territorio nazionale una rete di aree protette. Allo stesso tempo diventa indispensabile una legge che tuteli la fauna selvatica e disciplini in modo organico l’esercizio della caccia, regolando spazi, tempi e specie oggetto di prelievo venatorio.
Nasce così la 157, una legge complessa ed equilibrata. La 157 prende atto che una parte degli italiani desidera praticare la caccia e prova a regolamentarla in un contesto che mette al primo posto la conservazione della fauna. Ad esempio, vieta la caccia durante la migrazione primaverile e la riproduzione degli uccelli, perché è in quei periodi che si rischia davvero di comprometterne le popolazioni. Non si può cacciare tutti i giorni: martedì e venerdì sono giorni di “silenzio venatorio assoluto”, nei quali tutti gli animali (anche quelli umani) possono frequentare i boschi in sicurezza. La 157 cerca in tutti i modi di impedire la nascita di filiere di profitto economico basate sulla caccia. Ad esempio, l’appostamento fisso (“capanno”) non può essere venduto o ereditato, salvo che l’erede sia anch’egli cacciatore. Il numero totale degli appostamenti non può superare quello della stagione 1989-1990. Gli uccelli abbattuti a capanno o i capi uccisi nelle aziende faunistico-venatorie non sono vendibili ma destinati al solo consumo privato. Le aziende faunistico-venatorie non possono, da statuto, avere scopo di lucro. Ogni cacciatore può praticare una sola forma di caccia, quella da appostamento fisso oppure quella vagante.
Insomma, una fitta rete di norme di dettaglio che vengono quasi tutte eliminate dal Ddl, nel nome di un cambio di filosofia della legge. È esplicitamente dichiarato che “[…] si abbandona una visione meramente conservativa della natura, promuovendo una prospettiva dinamica e multifunzionale”. L’autore del Ddl arriva perfino a presentare questo cambiamento come un progresso: non conserviamo più la natura, rendiamola “dinamica”.
È qui che comincia il gaslighting: la manipolazione deliberata del significato delle parole e una narrazione fuorviante mirata a dare a questo disegno di legge un’apparenza di innovazione che, in realtà, non esiste. Il Ddl 1552 è un certosino lavoro di svuotamento della Legge 157. C’è di più. Ad avviso di chi scrive, questo Ddl può essere letto come la rivalsa di chi per trent’anni ha vissuto la 157 come una costrizione alle proprie libertà venatorie. Rivalsa che, in alcuni passaggi, assume i toni della perfida ironia. Allo stesso tempo, va riconosciuto che la visione di questo Ddl riflette solo quella della componente più conservatrice del mondo venatorio, come sembrano confermare anche le recenti dimissioni dei vertici di Arci caccia, in aperta polemica con il provvedimento.
Se l’era Berlusconi ha introdotto la sistematica “manomissione delle parole” nel dibattito politico, l’era Trump l’ha portata a compimento, e questo Ddl è un figlio perfetto del suo tempo. Vediamone alcuni esempi.
Articolo 1, comma 2. La figura del cacciatore “concorre alla tutela della biodiversità” (nonostante il successo giornalistico del termine, la parola “bioregolatore” non compare mai esplicitamente nel Ddl). Come se l’attività venatoria fosse, di per sé, non solo positiva ma addirittura necessaria alla conservazione della natura. Se è vero che in alcuni casi è necessario ricorrere ad abbattimenti selettivi e scientificamente guidati di animali problematici (gestione faunistica) non è affatto vero che la pratica venatoria, in quanto tale, favorisca la conservazione della biodiversità. La caccia, semplicemente, gli animali li uccide.
Tra l’altro spesso gli animali sono ormai talmente pochi che, prima di poterli cacciare, vengono allevati e immessi in natura. È il caso di fagiani, lepri, starne e cinghiali. Può sembrare una pratica innocua ma non lo è. L’immissione a scopo venatorio è una delle principali fonti di inquinamento genetico delle popolazioni selvatiche; inoltre ha favorito la diffusione di specie alloctone invasive e, nel migliore dei casi, produce densità di animali superiori alla capacità portante dell’ambiente. Continuando a immettere cinghiali si crea un problema e la caccia può vantarsi di essere indispensabile per arginarlo. Questo è già accaduto in Italia.
Rimaniamo sull’Articolo 1. L’attività venatoria viene riconosciuta come espressione di una “tradizione nazionale” e, a sostegno di questa tesi, i proponenti richiamano perfino l’Unesco, facendo leva sul riconoscimento della falconeria come patrimonio immateriale dell’umanità. È vero che la falconeria ha radici antichissime ed è stata riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale (in realtà solo per venire incontro a una richiesta dei Paesi arabi ma questa è un’altra storia). Ovviamente questo non significa che qualunque forma di caccia possa rivendicare lo stesso riconoscimento. Il punto è un altro: nel Ddl 1552 il richiamo alla falconeria serve ad ammantare di tradizione millenaria una riforma che riguarda la moderna attività venatoria con armi da fuoco, visori notturni e altre innovazioni che nulla hanno a che vedere con la falconeria medievale. Non è quindi il caso di scomodare Federico II e il suo “De arte venandi cum avibus”.
Altra opera di mistificazione è quella per cui i promotori del Ddl sfruttano la diminuzione progressiva dei cacciatori per allargare le maglie dei regolamenti. Si legge già nell’introduzione (a pagina 4) che “la caccia è praticata da circa 300mila amatori”. Questo numero è marcatamente più basso delle 630mila licenze di caccia rilasciate nel 2025 secondo il ministero dell’Interno, e viene usato per sostenere diverse deregolamentazioni. Ad esempio, dato il presunto basso numero di cacciatori se confrontato a un tempo, non è più necessario mantenere i giorni di silenzio venatorio, né limitare il numero di appostamenti fissi né obbligare i cacciatori alla scelta del tipo di caccia che attueranno. Peccato che la nuova legge inserisca un vantaggio economico nella caccia, e dunque miri proprio a far crescere il numero dei cacciatori, rendendo ancor più pericolosa una deregolamentazione in materia.
Anche la “braccata sulla neve” (inserita a pagina 7), cioè la pratica di sfruttare le nevicate per inseguire facilmente le tracce degli animali, diventa legittima. Più che legittima, pare quasi pietosa. Il Ddl afferma infatti che, in condizioni nevose, “sia i cani sia i cacciatori sono indotti ad una maggiore attenzione”. Non è chiaro l’uso del comparativo (maggiore rispetto a che cosa?) dato che l’alternativa sarebbe semplicemente non cacciare in queste condizioni.
Questi esempi mostrano quanto sia facile creare confusione con poche parole e quanto sia invece difficile smontare le mistificazioni che ne derivano. Ci ha lavorato sia l’Associazione teriologica italiana (Atit) sia il Centro italiano studi ornitologici (Ciso), società scientifiche che riuniscono rispettivamente i ricercatori italiani esperti di mammiferi e di uccelli, ciascuno in un dettagliato documento (qui quello dell’Atit e qui quello del Ciso), analizzando e contestando diversi punti del Ddl.
Nel complesso la lunga serie di modifiche introdotte dal Ddl non dovrebbe far perdere di vista quello che è il vero obiettivo centrale della riforma. Non sono le tradizioni, né la tutela della natura ma, semplicemente, il profitto. Con il Ddl 1552 diventa possibile ampliare gli appostamenti fissi e introdurne di mobili, commercializzare i prodotti dell’attività venatoria, trasformare a scopo di lucro le aziende faunistico-venatorie e, indirettamente, allargare un mercato fatto di armi, munizioni, visori notturni, richiami, attrezzature e servizi vari. Per la prima volta la caccia non viene semplicemente regolata: viene ripensata come un settore economico da espandere. È qui che la riforma cambia davvero filosofia. La Legge del 1992 cercava di impedire che la fauna diventasse una merce; il Ddl 1552 va nella direzione opposta.
Se verrà approvata, la nuova Legge sulla caccia trasformerà il modo in cui in Italia ci si rapporta alla fauna selvatica e allontanerà la gestione della fauna da ogni fondamento scientifico, come testimonia la cancellazione dell’obbligo di raccogliere il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) sulle decisioni venatorie.
La scienza non prevede il futuro ma è in grado di fare ottime previsioni sulla base dei dati pregressi. E le previsioni in questo caso sono tutt’altro che rosee. Mala tempora currunt, sed peiora parantur.