{"id":154766,"date":"2022-06-19T12:49:50","date_gmt":"2022-06-19T10:49:50","guid":{"rendered":"https:\/\/nuovosoldo.com\/?p=154766"},"modified":"2022-06-19T12:49:50","modified_gmt":"2022-06-19T10:49:50","slug":"riflessioni-sulle-elezioni-amministrative-del-comune-di-messina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovosoldo.com\/index.php\/2022\/06\/19\/riflessioni-sulle-elezioni-amministrative-del-comune-di-messina\/","title":{"rendered":"Riflessioni sulle elezioni amministrative del comune di Messina"},"content":{"rendered":"<p><strong>Alcune riflessioni sulla vicenda elettorale, allo stato dell\u2019arta, vanno fatte.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Tralasciando gli enormi disagi registrati che, gi\u00e0 di per s\u00e8, la dicono lunga su queste elezioni, registriamo che:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>La legge regionale n. 17\/2016, firmata da Crocetta e approvata da un\u2019Assemblea Regionale complice, ha stabilito che (art. 2 comma 3) \u00e8 proclamato Sindaco il candidato che ottiene almeno il 40% dei voti validi, contrariamente a quanto avviene nel resto del Paese, per il quale \u00e8 stabilito che il Sindaco viene eletto con la maggioranza dei voti validi, ovvero con il 50% pi\u00f9 uno (art. 72, comma 4 T. U. Ordinamento Enti Locali, legge 267\/2000- CdS. N.8823\/2007, TAR Calabria N.709\/2013, TAR Liguria N.239\/2014, TAR Campania N.135\/2017).<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Quando nel 1953 (legge 148\/1953) Alcide De Gasperi propose la legge che prevedeva l\u2019assegnazione della maggioranza dei deputati alla Camera a quel partito o coalizione che superasse il 50% dei voti validi, fu accusato dal Partito Comunista di allora, di aver fatto una legge truffa.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ma aveva una sua razio, cio\u00e8 era necessario il voto della maggioranza degli italiani.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Crocetta, non si sa per quali fini e dimentico del passato, ha ridotto la percentuale al 40%.<\/strong><\/p>\n<p><strong>In realt\u00e0 se un Sindaco ottiene il 40% dei voti, mentre gli elettori, nella migliore delle ipotesi, potrebbero arrivare al 60%, avremmo un primo cittadino eletto con il 24% della popolazione (40% del 60%). Una minoranza schiacciante. Nel nostro caso abbiamo avuto una percentuale del 55,42% dei votanti (su 106,438 aventi diritto al voto) e il Sindaco eletto ha avuto il 45,45% ovvero il 25% del corpo elettorale. Senza nulla togliere al merito del buon Basile e a prescindere da qualsiasi Sindaco venga eletto, non mi sembra che sia una percentuale che rispetti la volont\u00e0 della maggioranza del cittadino elettore. Una legge da cambiare e adeguare urgentemente al resto d\u2019Italia.<\/strong><\/p>\n<ol start=\"13\">\n<li><strong>La gi\u00e0 citata percentuale dei votanti al 55,42% e lo spropositato numero dei voti nulli (oltre 5000) manifestano il grave errore che \u00e8 stato fatto imponendo il voto in un solo giorno con sette schede da votare in oltre 1000 comuni e otto nella nostra citt\u00e0 (7 referendum, 1 locale e le 2 schede relative al Comune e alla Circoscrizione). Il paradosso \u00e8 stato che le operazioni di voto non si sono concluse in nottata, ma, interrotte, riprendevano alle ore 14 del lunedi. Si poteva, se solo si avesse voluto, far votare anche la mattina del lunedi 13. A questo madornale errore scientemente voluto, l\u2019ufficio elettorale del comune ha fatto la sua parte, calando il classico asso. Non casi sporadici, ma moltissimi cittadini con schede elettorali alla mano, dopo estenuanti attese davanti al proprio solito seggio, si sono visti rifiutati il voto perch\u00e8 la sezione era \u201cimprovvisamente\u201d cambiata. La gran parte degli elettori &#8211; oggetto del malaugurato disagio &#8211; per non sottoporsi ad altre lunghe ore di attesa, ha preferito rinunciare all\u2019espressione di voto, nell\u2019ipotesi in cui fosse stato informato della nuova sezione, ma gran parte di costoro non sapeva dove recarsi. Qualcuno si \u00e8 rivolto persino alle forze dell\u2019ordine. <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Questo si appalesa come un mancato esercizio del diritto di voto (art.48 della Costituzione &#8211; Capo 1, art. 1 Norme per la elezione del Sindaci e dei Consigli Comunali. Servizio 5 Ufficio Elettorale dell\u2019Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica: \u201cGli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere\u201d).<\/strong><\/p>\n<p><strong>Considerata l\u2019estensione del fenomeno sarebbe pi\u00f9 che opportuno avviare un\u2019accurata indagine amministrativa, e se si ravvisano gli estremi, anche un\u2019eventuale azione giudiziaria.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ancor pi\u00f9 grave quanto successo alla Pascoli (ma giungono segnalazioni anche da altri plessi) dove ad un elettore \u00e8 stato impedito l\u2019accesso al plesso alle ore 22.45, mentre lo stesso doveva rimanere aperto sino alle 23.00.<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>A tutto ci\u00f2 si aggiunge la grande disorganizzazione nella composizione e costituzione dei seggi. A causa della rinuncia di molti Presidenti (da verificare le giustificazioni e valutare le eventuali sanzioni), si \u00e8 assistito ad una sorta di \u201ccaccia al tesoro\u201d per ricercare quei soggetti idonei a ricoprire tale ruolo. Ma sorge spontanea la domanda. Perch\u00e9 non si costituisce un elenco di idonei superiore al doppio (253 sezioni, almeno 750 idonei). Stessa cosa per i scrutatori, sorteggiati in tempo utile assieme ad un numero congruo di riserve ed effettuare, almeno un incontro formativo precedente al voto, per evitare, in alcuni casi, improvvisazioni e voti nulli, senza tenere in alcun conto la volont\u00e0 dell\u2019elettore (art. 44 delle norme per le elezioni dei Sindaci: \u201cLa validit\u00e0 dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volont\u00e0 effettiva dell\u2019elettore\u201d).<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>E\u2019 successo anche che alcuni Presidenti di seggio, come riferiscono molti testimoni, chiedevano agli elettori se volessero o meno le schede referendarie, mentre \u00e8 l\u2019elettore, in piena autonomia ad accettare o rinunciare a tale diritto.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Una breve considerazione, infine, sul discusso premio di maggioranza. Il testo emanato dall\u2019Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica &#8211; Servizio 5 Ufficio elettorale, relativo alle norme per le elezioni dei Sindaci e dei Consiglieri Comunali (edizione settembre 2020) all\u2019art. 6 (Interpretazione autentica in materia di computo dei voti per l\u2019attribuzione del premio di maggioranza) testualmente recita: \u201c Il comma 6 dell\u2019art. 4 ed il comma 7 dell\u2019articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, si interpretano nel senso che AI FINI DELL\u2019ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI MAGGIORANZA NON SONO COMPUTABILI I VOTI ESPRESSI PER LE LISTE CHE, AI SENSI DEL COMMA 3-bis DELL\u2019ARTICOLO 4 E DEL COMMA 4-bis DELL\u2019ARTICOLO 7, NON SONO AMMESSE ALL\u2019ASSEGNAZIONE DEI SEGGI.\u201d<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0Complessivamente questo clima di sofferenza ha coinvolto un po\u2019 tutti, sia i cittadini, in primis, i candidati e i componenti dei seggi elettorali. Ci auguriamo che alle prossime consultazioni (Novembre, elezioni rinnovo Assemblea Regionale) ci si organizzi per tempo e si eviti quanto accaduto. Si spera.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Giuseppe Previti<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Alcune riflessioni sulla vicenda elettorale, allo stato dell\u2019arta, vanno fatte. 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