{"id":168886,"date":"2024-06-24T16:10:01","date_gmt":"2024-06-24T14:10:01","guid":{"rendered":"https:\/\/nuovosoldo.com\/?p=168886"},"modified":"2024-06-24T16:10:01","modified_gmt":"2024-06-24T14:10:01","slug":"in-fuga-dalliran-trova-linferno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovosoldo.com\/index.php\/2024\/06\/24\/in-fuga-dalliran-trova-linferno\/","title":{"rendered":"In fuga dall\u2019Iran trova l\u2019inferno"},"content":{"rendered":"<p>di <a class=\"autori\" href=\"https:\/\/comune-info.net\/autori\/fulvio-vassallo-paleologo\/\">Fulvio Vassallo Paleologo<\/a> &#8211;<\/p>\n<div class=\"entry-data\">\n<p>Per <strong>Marjan Jamali<\/strong>, cittadina iraniana fuggita dal suo paese da violenze familiari dalle quali non trovava alcuna protezione, anche l\u2019arrivo in Italia si \u00e8 trasformato in una vera persecuzione, questa volta a livello istituzionale. Marjan, assistita dall\u2019avvocato Giancarlo Liberati,\u00a0<strong>\u00e8 stata portata negli scorsi giorni davanti il Tribunale di Locri nel processo che la vede imputata con l\u2019accusa di aver svolto il ruolo di scafista<\/strong>, dopo lo sbarco e l\u2019arresto nel porto di Roccella Jonica, nell\u2019ottobre 2023.\u00a0Un processo avviato sulla base di accuse assunte come indizi di prova dagli inquirenti, provenienti da tre uomini che la avrebbero abusata, ma che sono stati ritenuti nei primi interrogatori come testimoni attendibili. <strong><a href=\"https:\/\/www.reggiotoday.it\/cronaca\/calabria-migranti-marjan-jamali-donna-scafista-domiciliari-riesame-liberati.html\">Dopo le prime settimane in carcere, \u00e8 stata rinchiusa addirittura nel carcere psichiatrico di Barcellona Pozzo di Gotto<\/a><\/strong>, sotto osservazione, per un mese, dopo avere assunto sedici pillole di calmanti.\u00a0anche a seguito della separazione del figlioletto di otto anni. <strong><a href=\"https:\/\/www.reggiotoday.it\/cronaca\/calabria-migranti-marjan-jamali-donna-scafista-domiciliari-riesame-liberati.html\">Lo scorso marzo il\u00a0Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta degli arresti domiciliari avanzata dal suo avvocato.<\/a><\/strong> Marjan, il 27 maggio, ha finalmente ottenuto dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, gli arresti domiciliari e si \u00e8 potuta ricongiungere con il suo bambino.<\/p>\n<p><strong>Numerose irregolarit\u00e0, e un clima di opacit\u00e0, hanno caratterizzato le indagini e le fasi preliminari del processo, anche per l\u2019assenza di mediatori linguistico-culturali. <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/rete26febbraio\">Come denunciato dalla \u201cRete 26 febbraio\u201d,<\/a><\/strong> il Tribunale di Locri aveva infatti rigettato la richiesta di poter effettuare riprese fotografiche, al fine di \u201cevitare un\u2019eccessiva esposizione mediatica del processo\u201d. L\u2019avvocato difensore ha sottolineato le difficolt\u00e0 riscontrate nell\u2019accesso agli atti del procedimento ed ha depositato contestualmente la ricevuta del pagamento dei 14.000 dollari versato dalla famiglia di Marjan ad un\u2019agenzia turca, come pagamento del viaggio suo e del figlio per l\u2019Europa.<strong> La prossima udienza \u00e8 fissata per l\u20198 luglio,<\/strong> anche se appare sempre pi\u00f9 evidente come la ragazza sia stata vittima oltre che di violenza sessuale anche di calunnia.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/reggio.gazzettadelsud.it\/articoli\/cronaca\/2024\/05\/11\/locri-marjan-jamali-in-cella-il-caso-finisce-in-parlamento-per-il-ministro-nordio-e-tutto-regolare-9b503bc5-efda-4732-a41f-f7ed5c445bea\/\">Secondo quanto riferito dal ministro Nordio<\/a><\/strong>, a seguito di una interrogazione parlamentare sul caso, \u201cdalle relazioni trasmesse dal presidente della Corte d\u2019appello di Reggio e dal procuratore generale \u00e8 emersa\u00a0l\u2019assoluta linearit\u00e0 dell\u2019operato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.\u00a0Con riguardo, ai rilievi circa l\u2019assenza di un interprete della lingua madre della donna in occasione del compimento dei primi atti processuali, secondo quanto riferito dalle autorit\u00e0 interpellate durante le operazioni di soccorso, le persone sottoposte a fermo, tra cui la donna, sono state assistite da due ausiliari nominati dalla Polizia giudiziaria, di cui uno di lingua curdo iraniana\u201d. Evidentemente per\u00f2 gli interpreti nominati dalla polizia non sono riusciti a trasmettere le accuse di Marjan contro i suoi aguzzini, o la polizia ha preferito ritenere pi\u00f9 attendibile la loro versione dei fatti. Fatti che sorprendono, non risultano infatti altri casi in cui una \u201cscafista\u201d abbia compiuto una traversata portandosi dietro il proprio bambino.<\/p>\n<p>Adesso, con il prevalere della logica del capro espiatorio, <strong><a href=\"https:\/\/www.ilpost.it\/2023\/03\/06\/scafisti-migranti\/\">si utilizzano le prime deposizioni assunte subito dopo lo sbarco (S.I.T.) per individuare \u201cscafisti\u201d<\/a><\/strong>, anche giovani donne, del tutto estranee ad organizzazioni criminali, ma da dare in pasto ad una opinione pubblica indifferente alle continue stragi, come quelle che si sono verificate in questi ultimi giorni, ma compiaciuta delle false rassicurazioni sul contrasto dell\u2019immigrazione irregolare, che accompagnano ritualmente questi arresti. Soprattutto dopo il cosiddetto Decreto Cutro sembra quasi sfumare la distinzione tra scafisti e trafficanti. E magari i veri trafficanti, o gli scafisti inseriti nelle organizzazioni criminali, che orchestrano queste trappole, nelle quali cadono inquirenti sempre pi\u00f9 ansiosi di fornire bilanci eclatanti per il numero degli arrestati, riescono a fuggire. Nessuno sembra percepire le violenze e gli abusi che le donne possono subire, nel loro paese di origine, nei paesi di transito, e durante la traversata verso le coste italiane. E la violenza finale consiste nella calunnia, nell\u2019accusare persone innocenti per facilitare la fuga di trafficanti e scafisti. Oppure si tratta di accuse estorte con la promessa di un rilascio immediato, e quindi chi trova conveniente accusare un compagno di viaggio, magari con la connivenza, se non l\u2019insipienza, di un interprete, riesce a proseguire la sua fuga verso il paese europeo di destinazione.<\/p>\n<p><strong>Si trova ancora detenuta nel carcere di Castrovillari,<\/strong> <strong>Maysoon Majidi<\/strong>, regista ed attivista che in Iran si batteva per i diritti umani, per questo perseguitata dal regime e costretta alla fuga, prima in Iraq e poi dalla Turchia, verso l\u2019Italia. \u00a0Maysoon, subito dopo lo sbarco in Calabria, il 31 dicembre 2023, veniva arrestata con l\u2019accusa di favoreggiamento dell\u2019immigrazione clandestina.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-489722\" src=\"https:\/\/comune-info.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/445170055_916521913842258_7781125580877800208_n-1024x563.jpg\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" srcset=\"https:\/\/comune-info.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/445170055_916521913842258_7781125580877800208_n-1024x563.jpg 1024w, https:\/\/comune-info.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/445170055_916521913842258_7781125580877800208_n-700x385.jpg 700w, https:\/\/comune-info.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/445170055_916521913842258_7781125580877800208_n-300x165.jpg 300w, https:\/\/comune-info.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/445170055_916521913842258_7781125580877800208_n-768x422.jpg 768w, https:\/\/comune-info.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/445170055_916521913842258_7781125580877800208_n-1536x845.jpg 1536w, https:\/\/comune-info.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/445170055_916521913842258_7781125580877800208_n-1320x726.jpg 1320w, https:\/\/comune-info.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/445170055_916521913842258_7781125580877800208_n-500x275.jpg 500w, https:\/\/comune-info.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/445170055_916521913842258_7781125580877800208_n.jpg 1600w\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"563\" \/><\/figure>\n<p><strong>A marzo scorso, dal Tribunale di Crotone, era stato fissato un incidente probatorio<\/strong> con i due testimoni di accusa che, secondo gli inquirenti, avrebbero denunciato il ruolo di \u201cscafista\u201d della donna, perch\u00e9 durante la traversata avrebbe distribuito il cibo agli altri migranti a bordo del battello in navigazione verso l\u2019Italia. Come si \u00e8 verificato in molti altri casi simili, i due testimoni avevano poi lasciato l\u2019Italia per trasferirsi nel paese di destinazione finale, uno di loro in Germania. Nelle loro successive dichiarazioni escludevano che la donna fosse una scafista. La principale accusa rimasta in piedi contro Maysoon sembra costituita da una ripresa\u00a0proveniente dal telefonino dalla stessa attivista durante la navigazione, che, secondo gli investigatori, sarebbe la conferma che lei era una scafista in quanto avrebbe avuto libero accesso alla coperta della barca. Una tesi contro cui l\u2019avvocato di Maysoon ha presentato al Gip un altro video, girato da un migrante che era su quella stessa barca, e nel quale si vedono decine di persone in coperta. Dovrebbe essere infatti di comune esperienza, e putroppo \u00e8 confermato anche dagli sviluppi delle indagini sulla strage davanti Steccato di Cutro, come sui barconi in rotta dalla Turchia verso l\u2019Italia le persone venano tenute generalmente sotto coperta, per sfuggire alle rilevazioni aeree dei mezzi di Frontex, ed ai controlli a vista effettuati dalle motovedette della Guardia di finanza, e vengono portate all\u2019aperto ogni tanto, solo per qualche minuto, tanto per respirare un poco di aria pulita. Magari poi, in prossimit\u00e0 delle coste italiane, i video vengono inviati ai parenti per confermare la sopravvivenza alla traversata. Come \u00e8 successo a bordo del caicco naufragato sulle secche di Steccato di Cutro, come succedeva a bordo del barcone sul quale si trovava Maysoon, che almeno non \u00e8 affondato.<\/p>\n<p><strong>Il primo interrogatorio di polizia giudiziaria subito dopo lo sbarco, definito come SIT (sommaria informazione testi), non \u00e8 stato registrato e si \u00e8 svolto con interpreti che non erano in grado di comprendere<\/strong> compiutamente quanto dichiarato da Maysoon. Da qui molte discrepanze su quanto poi accertato dagli inquirenti. Successivamente uno dei due testimoni, raggiunto dall\u2019avvocato difensore in un centro per richiedenti asilo in Germania, mentre la polizia italiana non aveva saputo (o voluto) rintracciarlo attraverso canali istituzionali, ha spiegato di non avere accusato la donna di essere una complice dello scafista, come confermato anche da quest\u2019ultimo dopo l\u2019arresto. E in un successivo interrogatorio durato ben nove ore Maysoon forniva tutte le spiegazioni richieste dagli inquirenti. Lo scorso 14 maggio per\u00f2, la Giudice delle indagini preliminari (GIP) del Tribunale del Riesame di Crotone ha respinto una nuova istanza di concessione dei domiciliari che era stata avanzata dal difensore, l\u2019avvocato Giancarlo Liberati, all\u2019esito di questo interrogatorio, non ravvisando elementi di novit\u00e0. <strong><a href=\"http:\/\/La gip del Tribunale di Crotone Elisa Marchetto ha respinto una nuova istanza di concessione dei domiciliari che era stata avanzata dal difensore, l\u2019avvocato Giancarlo Liberati, all\u2019esito di un lungo interrogatorio, non ravvisando elementi di novit\u00e0. Nel provvedimento viene richiamato il parere contrario della pm Rosaria Multari fondato su una serie di elementi discordanti tra la versione dell\u2019indagata e le risultanze della guardia di finanza che ha condotto le indagini sullo sbarco del 31 dicembre scorso.\">Come riferisce il Quotidiano del sud<\/a><\/strong>, \u201cnel provvedimento viene richiamato il parere contrario della pm Rosaria Multari fondato su una serie di elementi discordanti tra la versione dell\u2019indagata e le risultanze della guardia di finanza che ha condotto le indagini sullo sbarco del 31 dicembre scorso\u201d.<\/p>\n<p>Nell\u2019ordinanza del GIP del Tribunale di Crotone che si conforma al parere contrario del pubblico ministero, l\u2019istanza difensiva veniva rigettata in quanto secondo il magistrato giudicante, in merito alla sussistenza degli indizi gravi \u201c\u2026 si fonda essenzialmente su una rilettura del compendio indiziario e sul tentativo di confutarne l\u2019inequivocit\u00e0 \u2013 per come ritenuta nell\u2019ordinanza di convalida e applicazione di misura\u201d ed ancora perch\u00e9 \u201c\u2026le deduzioni e le argomentazioni espresse nell\u2019istanza\u2026\u201d non venivano ritenute \u201c\u2026idonee a scalfire le valutazioni espresse nell\u2019ordinanza suddetta\u2026omissis\u2026dove a carico dell\u2019indagata emergevano plurimi elementi oggettivi relativamente al fumus del delitto a lei ascritto\u201d<\/p>\n<p>Il ricorso dell\u2019avvocato di Maysoon, per ottenere almeno gli arresti domiciliari, \u00e8 stato respinto in quanto il giudice delle indagini preliminari ha ritenuto che proprio il fatto che l\u2019avvocato avesse potuto contattare testimoni in Germania, a suo dire \u201cirritualmente\u201d, costituiva una prova ulteriore del pericolo di fuga dell\u2019imputata. Secondo la procura, quindi, non ci sarebbero elementi \u201cper ritenere attenuata le esigenze cautelari posto che non pu\u00f2 escludersi il pericolo di fuga alla luce del tentativo di fuga del 31\/12\/2023 ed alla manifesta volont\u00e0 della Maysoon di raggiungere la Germania espressa in sede di interrogatorio ed il pericolo di inquinamento probatorio posto che, come emerso in sede di incidente probatorio, per dichiarazioni del difensore dell\u2019indagata, questi avrebbe contatti costanti con i migranti escussi come testimoni\u201d. In questo modo per\u00f2 si cancella la portata sostanziale dei diritti di difesa dell\u2019imputato che, attraverso il proprio avvocato, deve essere messo nella condizione di acquisire e produrre davanti all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria tutti gli elementi di prova a suo discarico.<\/p>\n<p>Era stato lo stesso avvocato, nel pieno esercizio dei suoi poteri di svolgere indagini difensive, e non Mayson dunque, che aveva fatto una videochiamata ad uno dei due testimoni di accusa adesso in Germania, alla quale l\u2019uomo ha risposto senza problemi: Era lo stesso difensore ad affermare: \u201cSecondo la polizia giudiziaria, ovverosia la squadra navale della Guardia di Finanza di Crotone, il testimone \u00e8 irreperibile. Io vi ho dimostrato che pu\u00f2 essere contattato senza problemi. Lui si trova in un centro immigrazione gestito dallo Stato tedesco, il Campo Tegel di Berlino e non ci vuole niente a contattarlo. Non capisco come mai la polizia tedesca, ove sollecitata da quella italiana, non abbia trovato quest\u2019uomo\u201d. Lo stesso faceva poi notare una serie di anomalie nelle fasi iniziali del procedimento: \u201cIl primo errore madornale, oserei dire grossolano, \u00e8 che la richiesta di incidente probatorio \u00e8 stata formalizzata il 26 febbraio, quindi dopo circa due mesi dallo sbarco. L\u2019incidente probatorio si fa dopo una settimana, entro tempi precisi. Il 26 febbraio \u00e8 una data troppo lontana nel tempo e in quei mesi i migranti testimoni non sono rimasti in Italia ad aspettare di essere convocati: se ne sono andati in nazioni dove loro ritengono siano pi\u00f9 tutelati, nella fattispecie la Germania e l\u2019Inghilterra\u201d.<\/p>\n<p>Il testimone, rintracciato in Germania <strong><a href=\"https:\/\/www.iene.mediaset.it\/video\/maysoon-scafista-o-rifugiata_1337762.shtml\">da alcuni giornalisti della trasmissione televisiva \u201cLe iene\u201d andata in onda lo scorso 21 maggio sul canale ITALIA1<\/a><\/strong>, ha rilasciato dichiarazioni precise con le quali afferma che Maysoon era soltanto una dei 76 migranti presenti a bordo dell\u2019imbarcazione giunta sulle coste crotonesi il 31 dicembre 2023, come confermato anche da un altro testimone, A. D. D, <strong><a href=\"https:\/\/www.iene.mediaset.it\/video\/maysoon-scafista-o-rifugiata_1337762.shtml\">con dichiarazioni che sono reperibili nel sito internet della stessa trasmissione.<\/a><\/strong> L\u2019audizione del primo testimone, secondo l\u2019avvocato, \u201c\u00e8 decisiva perch\u00e9 a noi ha inviato un video nel quale spiegato di non aver mai accusato Maysoon e che la traduzione era stata sbagliata: le due persone\u00a0 hanno ritrattato tutto, ma non siamo stati messi nelle condizioni di poterli sentire nel contraddittorio delle parti. Anche il coimputato turco che si \u00e8 accusato di essere lo skipper di quell\u2019imbarcazione ha dal primo momento dichiarato che questa ragazza non c\u2019entrava nulla, ma era una migrante come tutti gli altri e che aveva anche pagato il viaggio\u201d. La Procura di Crotone invece non si \u00e8 neppure espressa sulla istanza difensiva, avanzata nel corso dell\u2019udienza del 10 maggio 2024 nella quale avrebbe dovuto svolgersi l\u2019incidente probatorio, volta a contattare tramite collegamento audio-video, uno dei testimoni rintracciato in Germania, lo stesso che alcuni giornalisti avevano potuto intervistare raccogliendo dichiarazioni contrastanti rispetto a quanto riportato nelle sommarie informazioni testi (SIT) raccolte subito dopo lo sbarco.<\/p>\n<p>L\u2019avvocato difensore ha quindi presentato un nuovo ricorso contro questa decisione e <strong>la prossima udienza del \u201cgiudizio immediato\u201d davanti al Tribunale di Crotone \u00e8 fissata per il 24 luglio.\u00a0<\/strong>Maysoon intanto rimane in carcere ed \u00e8 dimagrita 13 chili (arrivando a pesarne meno di 40) mentre nessuno dovrebbe dubitare della sua qualit\u00e0 di richiedente asilo e di persona particolarmente vulnerabile e perseguitata da Stati nei quali non vengono rispettati di diritti umani. La stessa Maysoon, fin dal 7 aprile, aveva chiesto di essere sentita da un magistrato della Procura distrettuale di Catanzaro per rivelare i particolari del viaggio ed indicare i nomi dei trafficanti in Turchia e quelli dei veri componenti dell\u2019equipaggio. Ma sembra che gli inquirenti concentrino tutte le loro accuse su di lei che intanto rimane in carcere.<\/p>\n<p>Di certo risulta anche agli atti della procura, che basa gran parte dell\u2019impianto accusatorio sui tabulati telefonici di utenze riferibili all\u2019imputata, che non esistevano contatti tra lei ed il \u201cCapitano\u201d prima del giorno dell\u2019imbarco sul mezzo che li doveva portare in Europa. Il suo ruolo di \u201cscafista\u201d viene asserito sulla base di meri indici presuntivi, il mero sospetto che non avrebbe pagato per la traversata, come risulta invece agli atti per il fratello imbarcato con lei, una maggiore libert\u00e0 nei movimenti a bordo, tanto che poteva aiutare altri migranti, e il suo posto, che sarebbe stato vicino al ponte di comando dell\u2019imbarcazione in navigazione verso le coste italiane. Le discordanze rilevate tra le dichiarazioni di Maysoon e quanto ricavato dalle autorit\u00e0 inquirenti nel corso delle prime indagini, se non sono frutto di una traduzione fin troppo approssimativa, neppure assunta secondo le formalit\u00e0 di rito, non sono comunque idonee a tracciare se non sotto il profilo della mera probabilit\u00e0, gli elementi del reato di agevolazione dell\u2019ingresso clandestino. Non si vede quindi come si possa motivare il diniego della sostituzione della misura cautelare richiesta dal difensore, adducendo il \u201cfumus commissi delicti\u201d, ovvero l\u2019apparenza di un reato che in ipotesi sarebbe stato commesso.<\/p>\n<p>Si \u00e8 cos\u00ec determinata una situazione di stallo che si aggrava ogni giorno che passa in attesa per Maysoon, ancora ristretta dietro le sbarre del carcere di Castrovillari, che evidenzia due aspetti particolarmente preoccupanti, oltre che per la salute fisica dell\u2019imputata e per il suo personale destino processuale, per la valenza tanto ampia, da diventare ormai discrezionale, del reato di agevolazione dell\u2019immigrazione irregolare, forse anche oltre i limiti del principio di legalit\u00e0, e per lo stato del processo penale e delle garanzie di difesa proprie dello Stato di diritto, che in questo caso sembrano disattivate al momento dello sbarco e dell\u2019ingresso nel territorio nazionale, in nome di superiori esigenze di \u201ccontrasto dell\u2019immigrazione clandestina\u201d. Anche a scapito dei diritti fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea, ed espressamente richiamati dall\u2019art.2 del Testo Unico sull\u2019immigrazione n.286\/98.<\/p>\n<p>Sotto il profilo procedurale, per quanto concerne la formazione e la valutazione delle prove a carico dell\u2019imputato nella prima fase delle indagini, oltre alla necessaria presenza non solo di interpreti nominati dalla polizia, ma di veri mediatori linguistico-culturali, si devono rispettare i principi del contraddittorio e della necessaria motivazione, che non sia una motivazione apparente, dei provvedimenti dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, a mente dell\u2019art.111 della Costituzione, soprattutto nel caso in cui vengano disposte misure cautelari limitative della libert\u00e0 personale. Occorre ricordare al riguardo una risalente decisione della Corte Costituzionale, <strong>in particolare la sentenza<a href=\"https:\/\/giurcost.org\/decisioni\/2011\/0311o-11.html\"> n. 311 del 2011,<\/a><\/strong> con la quale la Corte, a sostegno dell\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista per tutte le ipotesi di favoreggiamento dell\u2019immigrazione irregolare, aveva avuto modo di osservare come detta presunzione finisse per applicarsi indistintamente a situazioni assai eterogenee, che spaziano \u201cdal fatto ascrivibile ad un sodalizio internazionale, rigidamente strutturato e dotato di ingenti mezzi, che specula abitualmente sulle condizioni di bisogno dei migranti, senza farsi scrupolo di esporli a pericolo di vita; all\u2019illecito commesso una tantum da singoli individui o gruppi di individui, che agiscono\u00a0per le pi\u00f9 varie motivazioni, anche semplicemente\u00a0solidaristiche\u00a0in rapporto ai loro particolari legami con i migranti agevolati,\u00a0essendo il fine di profitto previsto dalla legge come mera circostanza aggravante\u201d. Occorrerebbe verificare se le modifiche legislative sopravvenute, con lo spropositato aumento dei minimi edittali delle pene,<strong><a href=\"https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/immigrazione-masera\"> fino all\u2019ultimo Decreto Cutro (legge n.20\/2023)<\/a><\/strong> soddisfino i requisiti di compatibilit\u00e0 costituzionale, anche alla stregua del principio di proporzionalit\u00e0 delle pene, della custodia cautelare in carcere per tutti i casi in cui venga contestato il reato di agevolazione dell\u2019immigrazione irregolare.<\/p>\n<p><strong>Sotto il profilo sostanziale, in entrambi i casi delle due giovani donne iraniane, in base alle prove raccolte dagli inquirenti, non emergono elementi del reato di agevolazione dell\u2019ingresso clandestino, <\/strong>previsto dall\u2019art.12 del Testo Unico sull\u2019immigrazione n.286\/98. Un reato che nel corso del tempo, ad ogni svolta repressiva, frutto dei periodici pacchetti sicurezza da campagna elettorale, ha assunto una portata tanto generica da risultare in contrasto con il principio della tipicit\u00e0 della sanzione penale (riserva di legge) e della certezza della pena che pu\u00f2 essere inflitta all\u2019imputato se condannato, in quanto la sua area di effettiva applicazione, e l\u2019entit\u00e0 della pena, risultano sempre pi\u00f9 spesso frutto di una valutazione discrezionale delle autorit\u00e0 di polizia che, gi\u00e0 a partire dalla formazione della \u201cnotizia di reato\u201d, condizionano nella sostanza l\u2019esercizio dell\u2019azione penale. Secondo l\u2019attuale formulazione del primo comma dell\u2019art.12 T.U. n.286\/98, \u201d Salvo che il fatto costituisca pi\u00f9 grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l\u2019ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non \u00e8 cittadina o non ha titolo di residenza permanente, \u00e8 punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona\u201d. Dietro la formulazione generica di \u201c altri atti diretti a procurarne illegalmente l\u2019ingresso nel territorio dello Stato\u201d si fanno rientrare le condotte pi\u00f9 svariate, al punto che il reato assume una portata \u201comnibus\u201d arrivando persino a comprendere casi di attivit\u00e0 assolutamente solidali. Altre circostanze, come il numero di migranti, se superiore a tre, o il fine di lucro, sono previste come aggravanti, ma spesso sono del tutto estranee alla sfera decisionale di quanti vengono accusati di agevolazione dell\u2019ingresso irregolare.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/dal-mare-al-carcere.info\/6-tribunale\/#processi-particolari\">Sono numerosi i precedenti giurisprudenziali<\/a><\/strong> nei quali<strong><a href=\"https:\/\/archiviopenale.it\/mercanti-di-morte-o-scafisti-per-necessita-una-diversa-prospetti-va-offerta-dai-tribunali-siciliani-sulla-tratta-illegale-di-extracomunitari\/articoli\/23897\"> i tribunali,<\/a><\/strong> anche nei confronti di persone<strong><a href=\"https:\/\/arciporcorosso.it\/senza-frontiere\/\"> che avevano condotto direttamente l\u2019imbarcazione<\/a><\/strong>, e che non avevano pagato alcuna somma per la traversata, <strong><a href=\"https:\/\/all-in-giuridica.seac.it\/document\/327\/4767640\/0\">salvo il caso deciso dalla Corte di Cassazione in cui gli \u201cscafisti\u201d fossero stabilmente inseriti in una organizzazione criminale<\/a><\/strong>, escludono la responsabilit\u00e0 penale sulla base della condizione di <strong><a href=\"https:\/\/arciporcorosso.it\/senza-frontiere\/\">stato di necessit\u00e0 (art.54 codice penale)<\/a><\/strong> o di forza maggiore, nella quale si trovavano in un paese nel quale rischiavano la vita e la integrit\u00e0 fisica, rischi ancora maggiori nel caso di una giovane donna, ben nota per il suo impegno nella difesa dei diritti umani. Sotto questo punto di vista non si deve dimenticare che Maysoon si \u00e8 battuta a lungo per i diritti delle donne curde in Iran ed in Iraq, ed anche per questa ragione non poteva vivere in condizioni di sicurezza neppure in Turchia, paese che negli ultimi anni ha intensificato le attivit\u00e0 repressive nei confronti delle popolazioni curde di diversa nazionalit\u00e0 e di tutti coloro che ne sostengono le ragioni.<\/p>\n<p>In ogni caso l\u2019utilizzo della incriminazione per \u201cagevolazione dell\u2019immigrazione clandestina\u201d in casi come quelli di Maryan e Maysoon conferma il rischio che il ricorso al concetto di \u201cagevolazione\u201d, senza alcuna ulteriore specificazione, per la quale sarebbe sufficiente la prova del mero \u201cdolo generico\u201d, dunque senza alcun fine di profitto, che rileva invece come aggravante, possa risultare potenzialmente lesivo dei principi di responsabilit\u00e0 personale e di determinatezza della fattispecie penale, e dunque della riserva di legge, affermati dagli articoli 25 e 27 della Costituzione.<\/p>\n<p>In base all\u2019art. 25 della Costituzione, (1)\u201dNessuno pu\u00f2 essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. (2) Nessuno pu\u00f2 essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. (3)Nessuno pu\u00f2 essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Per l\u2019art. 27 della Costituzione,\u201d la responsabilit\u00e0 penale \u00e8 personale. L\u2019imputato non \u00e8 considerato colpevole sino alla condanna definitiva\u201d.<\/p>\n<p>Il principio di legalit\u00e0 previsto dall\u2019art. 25 Cost., non impone l\u2019eliminazione di ogni possibile margine di apprezzamento da parte dell\u2019autorit\u00e0 di polizia o del giudice, ma deve garantire la configurazione di fattispecie incriminatrici che raggiungano il maggior grado possibile di certezza, per garantire al contempo il principio di obbligatoriet\u00e0 dell\u2019azione penale e l\u2019esercizio effettivo dei diritti di difesa, che nei casi di Maryan e Maysoon appaiono gravemente conculcati. Il principio della natura personale della responsabilit\u00e0 penale impone grande attenzione nella valutazione dei comportamenti riconducibili alla fattispecie dell\u2019agevolazione dell\u2019ingresso irregolare.<\/p>\n<p>Anche se la Corte costituzionale ha fin qui mantenuto una linea di grande tolleranza verso la genericit\u00e0 delle norme incriminatrici dei diversi casi di facilitazione dell\u2019ingresso irregolare, sono proprio casi come questi che dimostrano come il progressivo inasprimento delle sanzioni penali contro l\u2019immigrazione clandestina, frutto di un allarme sociale che sfocia periodicamente nella propaganda elettoralistica, finisca per comprimere diritti fondamentali della persona, dai diritti alla libert\u00e0 personale e dai diritti di difesa, fino al diritto di asilo ed al diritto all\u2019unit\u00e0 familiare.<\/p>\n<p>La questione della configurazione del reato di agevolazione dell\u2019immigrazione irregolare non ha soltanto una dimensione nazionale, ma riguarda anche il diritto dell\u2019Unione Europea. <strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/2024\/06\/la-corte-di-giustizia-ue-per-la-prima-volta-chiamata-a-valutare-la-legittimita-delle-norme-sul-favoreggiamento-dellimmigrazione-clandestina\/\">La Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea (CGUE) <\/a><\/strong>\u00e8 chiamata adesso a stabilire la compatibilit\u00e0 del\u00a0\u201cPacchetto facilitatori\u201d, contenente la normativa europea che impone agli stati membri le sanzioni per i casi di agevolazione dell\u2019ingresso irregolare (<em>Facilitators\u2019 Package<\/em>),\u00a0e quindi dell\u2019articolo 12 del Testo Unico sull\u2019Immigrazione 286\/98, rispetto alla Carta dei diritti fondamentali dell\u2019UE. <strong><a href=\"https:\/\/www.meltingpot.org\/2024\/06\/la-corte-di-giustizia-ue-per-la-prima-volta-chiamata-a-valutare-la-legittimita-delle-norme-sul-favoreggiamento-dellimmigrazione-clandestina\/\">Marted\u00ec 18 giugno<\/a><\/strong> ha avuto inizio il processo sul\u00a0<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:62023CN0460\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>caso Kinshasa<\/strong><\/a>\u00a0davanti alla Grande Camera della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea.\u00a0Nel 2022 la <strong><a href=\"https:\/\/www.giurisprudenzapenale.com\/2022\/03\/10\/trattamento-sanzionatorio-per-il-favoreggiamento-dellimmigrazione-utilizzando-un-aereo-di-linea-e-documenti-falsi-la-corte-costituzionale-sentenza-n-63-2022\/#:~:text=IN%20PRIMO%20PIANO-,Trattamento%20sanzionatorio%20per%20il%20favoreggiamento%20dell'immigrazione%20utilizzando%20un%20aereo,3%20lett.\">Corte Costituzionale, con la sentenza n. 63 del 10 marzo 2022<\/a><\/strong> ha gi\u00e0 dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale di alcune aggravanti del reato di agevolazione dell\u2019ingresso clandestino, per violazione del principio di proporzionalit\u00e0 della pena. Adesso, anche alla luce di quello che sar\u00e0 deciso dalla Corte di Giustizia UE, li giudici costituzionali italiani dovrebbero fissare limiti precisi alla portata fin qui troppo generica del reato previsto dall\u2019art.12 del Testo Uniso sull\u2019immigrazione n.286\/98, magari scorporando dalle fattispecie penalmente rilevanti le condotte che non hanno contribuito direttamente alla commissione del reato, attribuendo maggiore rilievo alla cosiddetta scriminante umanitaria, e nello stesso senso potrebbero orientarsi anche i giudici dei tribunali.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Fulvio Vassallo Paleologo &#8211; Per Marjan Jamali, cittadina iraniana fuggita dal suo paese da violenze familiari dalle quali non trovava alcuna protezione, anche l\u2019arrivo in Italia si \u00e8 trasformato in una vera <a href=\"https:\/\/nuovosoldo.com\/index.php\/2024\/06\/24\/in-fuga-dalliran-trova-linferno\/\" class=\"more-link\">&#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":168887,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"categoria_articolo":[],"tag_articolo":[8193],"collezione":[],"class_list":["post-168886","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-senza-categoria","tag_articolo-solidarieta"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nuovosoldo.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/168886","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nuovosoldo.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nuovosoldo.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovosoldo.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovosoldo.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=168886"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/nuovosoldo.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/168886\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":168888,"href":"https:\/\/nuovosoldo.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/168886\/revisions\/168888"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovosoldo.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/168887"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nuovosoldo.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=168886"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovosoldo.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=168886"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovosoldo.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=168886"},{"taxonomy":"categoria_articolo","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovosoldo.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categoria_articolo?post=168886"},{"taxonomy":"tag_articolo","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovosoldo.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tag_articolo?post=168886"},{"taxonomy":"collezione","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovosoldo.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/collezione?post=168886"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}