Il voto ai Referendum per l’attuazione della Costituzione
Quando un dirigente politico o, peggio, chi ricopre un ruolo istituzionale, invita cittadine e cittadini a disertare le urne, significa che teme quel voto e, in definitiva, ha paura del suo popolo.
SE CIÒ PRODUCE, in ogni circostanza, una ferita alla democrazia, nel caso dei referendum dell’8 e 9 giugno l’invito a non votare assume una gravità ancor maggiore perché lavoro e cittadinanza costituiscono il primo nesso inscindibile che i padri costituenti hanno posto alle fondamenta dell’edificio repubblicano, precisando che solo un lavoro stabile (art. 4) e sicuro (art. 41, co. 2) può consentire di accedere a un’esistenza libera e dignitosa (art. 36) e, per questa via, a una cittadinanza intesa in senso pieno.
Il solenne impegno della Repubblica a “tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni” (art. 35), insomma, costituisce il primo vettore di quella uguaglianza sostanziale che figura tra i principi fondamentali della Carta (art. 3, co. 2), benché lo abbiano dimenticato i governi di tutti i colori succedutisi nei primi 25 anni del nuovo secolo.
EBBENE, non v’è dubbio che i quattro quesiti sul lavoro possano considerarsi, nel loro insieme, un progetto di attuazione costituzionale, mentre il quinto, non meno importante, si propone di superare un’insopportabile anomalia tutta italiana, ripristinando la regola dei 5 anni di residenza continuativa per la richiesta della cittadinanza, in vigore quasi ovunque in Europa (e anche in Italia dal 1912 al 1992). Ciò, col rilevante corollario che, in caso di esito positivo della consultazione popolare, l’ambizioso progetto che ha mosso i proponenti sarebbe realizzato il giorno dopo, in beffa alla colpevole inerzia di Governo e Parlamento.
Quanto al lavoro, i primi due referendum mirano a cambiare l’odierna disciplina dei licenziamenti illegittimi nelle grandi (quesito 1) e piccole (quesito 2) imprese, nel segno della parità di trattamento tra vecchi e nuovi assunti, della stabilità dei rapporti di lavoro e, per conseguenza, della libertà nel lavoro.
IL PRIMO RESTITUISCE l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori – e dunque la reintegrazione nel posto di lavoro come regola prevalente in caso di licenziamenti privi di valida motivazione – anche ai malcapitati che sono stati assunti dopo il 7 marzo 2015, quando è entrato in vigore il peggiore dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act, già picconato, per quanto possibile, dalla Corte costituzionale, a partire dal 2018 (C. Cost. n. 19472018).
IL SECONDO – in perfetta coerenza con un monito del Giudice delle leggi (C. Cost. n. 183/2022) – rimuove l’esiguo tetto massimo di 6 mensilità come indennizzo da licenziamento illegittimo nelle imprese con meno di 16 dipendenti, fissato da una legge del 1966, quando le piccole imprese erano, per lo più, a conduzione familiare, mentre oggi può accadere che fatturino milioni di euro. Un indennizzo adeguato al caso concreto sarebbe, dunque, stabilito dal giudice, sulla base di una serie di parametri già previsti (dimensioni dell’impresa, anzianità di servizio, condizioni e comportamento delle parti). In ambo i casi, l’effetto fondamentale sarebbe scoraggiare i datori di lavoro dal comminare licenziamenti consapevolmente illegittimi, restituendo a lavoratori e lavoratrici, non più sotto ricatto, la possibilità di esercitare diritti e libertà, sia individuali che collettive, durante il rapporto di lavoro.
IL TERZO QUESTO, relativo al più diffuso tra i contratti precari, serve a ristabilire un elementare principio di civiltà giuridica che, per mezzo secolo (dal 1962 al 2012) ha caratterizzato le più diverse discipline del contratto a termine: quello per cui un’assunzione temporanea dev’essere sempre giustificata da un’esigenza di carattere temporaneo.
In caso di esito positivo, ogni nuovo contratto di lavoro (o di somministrazione di lavoro) a tempo determinato andrebbe motivato con ragioni di carattere temporaneo previste dai contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi, in un’ottica di “garantismo flessibile” governato dalle parti sociali molto cara a Gino Giugni.
LA CIFRA DEL QUARTO quesito risiede nel principio di responsabilità dell’impresa che esternalizza lavoro e produzione, dopo che, per un quarto di secolo, il legislatore ha favorito in ogni modo i processi di scomposizione e separazione del lavoro dall’impresa. Si tratta, anche qui, di cancellare un’anomalia ossia l’esonero da ogni responsabilità per l’impresa principale nel caso di incidenti sul lavoro legati alle attività svolte dalle imprese terziste nelle catene degli appalti e dei subappalti (art. 26, co. 4, TU Salute e sicurezza).
PREVEDERE che le imprese appaltanti siano responsabili in solido, con appaltatori e sub appaltatori, per i danni verificatisi nelle diverse imprese che partecipano al medesimo ciclo produttivo non significa soltanto garantire il risarcimento del danno integrale alle vittime ma, innanzitutto, spingere l’impresa madre a meditare attentamente su opportunità e convenienza delle esternalizzazioni, individuando, nel caso, partner commerciali affidabili e rigorosi specie con riguardo al rispetto delle norme prevenzionistiche. Un’urgenza assoluta in un Paese che nel 2024 ha visto morire sul lavoro tre persone al giorno, contando 7 incidenti su 10 proprio nelle catene di appalti e subappalti.
Anche per questi motivi, andare a votare ai referendum dell’8 e 9 giugno non è soltanto un diritto costituzionale. È anche, e forse soprattutto, un dovere civico, etico e morale.