Assegno unico universale, regole e requisiti

Al via le domande per l’erogazione dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli a decorrere dal settimo mese di gravidanza al compimento dei 21 anni.

Assegno unico universale, regole e requisiti

Possono essere presentate le domande di erogazione dell’assegno unico e universale, riconosciuto ai nuclei familiari con figli a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

A prevederlo è il decreto legislativo n. 230/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che definisce i dettagli e le modalità di richiesta ed erogazione della misura a partire dal prossimo mese di marzo.

CHE COS’E` L’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, che tenga conto dell’età, del numero dei figli e di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

PERCHE` L’ASSEGNO È DEFINITO UNICO E UNIVERSALE

L’assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.

REQUISITI E CONDIZIONI

L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati a decorre dal settimo mese di gravidanza;

per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, se ricorrono le seguenti condizioni:

- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

- svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;

- rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

- svolgimento del servizio civile universale.

Per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

COME FUNZIONA

L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ISEE in corso di validità.

Pertanto, alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE in corso di validità, l’assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE.

Le medesime maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per le quali l’ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.

L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.

In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa.

Si ricorda che per la presentazione della DSU per ottenere ISEE, è possibile recarsi presso uno degli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale (CAF), ovvero on line sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, scegliendo l’ISEE in modalità ordinaria o precompilata. In tale ultimo caso, l’ISEE è reso normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta.

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QUANTO SPETTA

L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

Per ciascun figlio minorenne spetta un importo pari che va da:

- 175 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro;

- fino a 50 euro mensili per famiglie con ISEE superiore a 40mila euro.

Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno è previsto un importo variabile tra:

- 85 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro;

- e 25 euro mensili per famiglie con ISEE oltre 40mila euro.

Per ciascun figlio oltre il secondo è prevista una maggiorazione che va da:

- 85 euro con ISEE pari o inferiore a 15mila euro;

- a 15 euro con ISEE superiore a 40mila euro.

In caso di affidamento esclusivo, l’assegno è corrisposto, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. In tal caso, tenuto conto che non sarà possibile verificare i contenuti dell’accordo tra i genitori, la corresponsione del 100% dell’importo spettante al genitore affidatario dovrà essere confermata anche dall’altro genitore che accede alla domanda mediante le proprie credenziali.

In assenza di tale validazione, il pagamento potrà essere effettuato al genitore richiedente nei limiti del 50% dell’importo complessivamente spettante.

Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.

Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo, l’assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.

Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’assegno:

il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);

l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;

l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè),

le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

L’assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Inoltre, l’assegno è compatibile con il Reddito di Cittadinanza.

Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’assegno è erogato, con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta Rdc di cui gli stessi sono in possesso.

Per la determinazione del Reddito familiare l’assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali.

L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare,

titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,

sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

sia residente e domiciliato in Italia;

sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi,

ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda per l’assegno unico e universale è annuale.

Si comprendono le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo e può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio.

La domanda può essere presentata:

accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);

tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato.

Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

TEMPI DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO

Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, l’assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

Da gennaio 2022 sul sito dell’INPS sarà disponibile il link alla domanda.