rischio di attacchi alla libertà di espressione, di ricerca e insegnamento
La Società per gli Studi sul Medio Oriente (SeSaMO) e il suo Comitato per la libertà accademica esprimono gravissima preoccupazione per il disegno di legge “Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo”, testo base, DDL Romeo S.1004, attualmente in discussione presso il Parlamento italiano. Il disegno di legge in esame include elementi lesivi per la libertà accademica e di espressione molto gravi e seri.
Fondata nel 1995, SeSaMO è la principale organizzazione italiana dedicata allo studio scientifico dell’area dell’Asia Sud-Occidentale e Nord Africa (SWANA). Il Comitato per la Libertà Accademica di SeSaMO difende la libertà accademica, intesa come diritto inalienabile alla trasmissione e alla circolazione della ricerca e della conoscenza, nonché tutte le libertà a essa correlate (istruzione, lavoro, movimento e residenza, manifestazione del pensiero e riunione) secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (art. 15.3) e la Costituzione italiana (art. 33).
In merito al disegno di legge, esprimiamo preoccupazione in ragione del rischio di attacchi alla libertà di espressione, di ricerca e insegnamento. In particolare, rileviamo come preoccupanti i riferimenti alla Definizione operativa di antisemitismo promossa dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Come è noto, questa definizione è stata oggetto di ampie critiche a livello internazionale, anche da parte di numerosi/e studiosi/e, giuristi/e e intellettuali, tra cui esperte/i di origine ebraica, che hanno dimostrato come essa venga utilizzata per limitare la libertà di espressione, la ricerca accademica e la legittima critica politica, a causa dell’equivalenza tra antisemitismo (razzismo/discriminazione anti-ebraica), critica alle politiche dello stato di Israele, e antisionismo (dissenso verso un particolare progetto politico) che la Definizione delinea.
Queste preoccupazioni non sono unicamente di carattere teorico-scientifico. Negli ultimi anni, diverse istituzioni accademiche, organizzazioni della società civile ed enti pubblici hanno analizzato l’effetto negativo che la definizione dell’IHRA ha sulla ricerca, l'insegnamento e il dibattito pubblico, e ne hanno documentato l’utilizzo a fini repressivi.
Sede operativa: Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” c/o Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
Piazza San Domenico Maggiore 12, 80134 - Napoli
Sede legale: Via Laura 48, 50121 – Firenze
Riteniamo che qualsiasi iniziativa legislativa che tocchi questioni così delicate e complesse debba basarsi su una riflessione attenta, pluralistica e ben informata. La lotta contro l'antisemitismo e il razzismo, un obiettivo urgente, non può avvenire a scapito di principi democratici fondamentali, tra cui la libertà accademica e di ricerca, la libertà di pensiero e la libertà di espressione.
In particolare, riteniamo che rendere passibili di azione legale le analisi indicate negli “esempi contemporanei di antisemitismo” (acclusi alla definizione dell’IHRA e recepiti dal disegno di legge) limiti la libertà di espressione: una libertà tutelata dal diritto internazionale e dall’articolo 21 della Costituzione italiana, che garantisce il diritto di esprimere le proprie opinioni anche quando sono scomode o impopolari. Il disegno di legge presenta problemi di costituzionalità, in quanto isola una specifica parte politica di una comunità religiosa, offrendo delle tutele speciali, senza offrirne alle altre minoranze discriminate, come le persone rom, le persone migranti e quelle di fede musulmana. La fondamentale lotta alla discriminazione razziale, infatti, è già codificata nel nostro codice penale in maniera universale, ovvero estendendo il principio di tutela a tutta la popolazione (art. 604-bis contro i reati di odio). Inoltre, la definizione dell’IHRA, recepita nel disegno di legge, viola il principio di tassatività, pilastro del diritto penale democratico (art. 25 della Costituzione), che esige che le norme penali siano chiare, precise e prevedibili, per evitare che si possa essere puniti per condotte non esplicitamente codificate e vietate dalla legge. La definizione dell’IHRA, invece, risulta ambigua, poiché si basa su “percezioni”, “esempi” soggettivi e categorie psicologiche (“odio”) difficilmente oggettivabili. La Corte di Cassazione nel 2024 ha ribadito che la propaganda d’odio (di cui all’art. 604-bis) per essere punibile necessita di una “concreta offensività” misurabile in atti e condotte ispirate da odio. La definizione dell’IHRA e il disegno di legge in discussione, invece, puniscono il pensiero, non l’atto.
Numerose sono le studiose e gli studiosi che contestano la definizione dell’IHRA, recepita nel disegno di legge, perché limita le critiche legittime allo stato di Israele mentre indebolisce, invece di rafforzare, la lotta contro l’antisemitismo.
In diversi stati, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, questa definizione è infatti già usata per accusare di antisemitismo le posizioni politiche critiche verso Israele, anche quando portate avanti da persone di origine ebraica, delegittimando non solo proteste pacifiche e attivismo per i diritti umani, ma anche la ricerca e la produzione di sapere critico e informato sulla storia palestinese. La definizione dell’IHRA e questo
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disegno di legge, infatti, rendono difficile se non impossibile la ricerca storica, politologica, sociologica e di natura giuridica sulla questione palestinese, a partire dallo studio della pulizia etnica del 1948, sullo status giuridico e sulle condizioni di vita delle persone palestinesi rifugiate o che vivono oggi in Israele, nonché di quelle che vivono nel Territorio palestinese occupato. La definizione dell’IHRA, recepita nel testo base Romeo, rischia di rendere impossibile portare avanti e sviluppare gli studi dedicati alla Palestina, proprio per effetto delle sue ricadute in termini di censura e criminalizzazione. Si tratta di una minaccia esistenziale alla possibilità di tramandare la storia e la memoria palestinesi, che costituiscono parte essenziale della storia dell’umanità e della scienza umana, e per questo di un vulnus gravissimo alla missione statutaria che come Società di Studi perseguiamo, ovvero la promozione e lo sviluppo della produzione scientifica sull’area dell’Asia Sud-Occidentale e del Nord Africa)e la valorizzazione dell’apporto che studiosi e studiose italiani/e possono dare al dibattito pubblico nazionale e a livello internazionale.
Per queste ragioni, esortiamo i/le parlamentari italiani/e e tutte le forze politiche nazionali a impegnarsi in una profonda riconsiderazione dei quadri concettuali e giuridici alla base della proposta di legge, tenendo conto dell'ampia gamma di prospettive critiche emerse a livello internazionale. Auspichiamo sinceramente che questa riflessione sia orientata alla tutela e al rafforzamento della libertà intellettuale, che rimane un pilastro fondamentale di ogni società aperta e democratica.
Daniela Pioppi e Maria Chiara Rioli per il Direttivo e il Comitato per la libertà accademica di SeSaMO